La nostra Federazione adegua i suoi programmi didattici alle nuove norme uscite sulla gazzetta ufficiale il 22 settembre 2008.
Decreto 29 luglio 2008, n. 146, "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto"
La norma più evidente in tale decreto è che OGNI SUB INDIPENDENTEMENTE DAL LIVELLO DEL SUO BREVETTO DOVRA POSSEDERE UNA BOA SPARABILE E SAPERLA UTILIZZARE IN CASO DI NECESSITA.
Successivamente vi sono ulteriori norme inerenti le imbarcazioni che accompagnano sommozzatori e sul personale di primo soccorso che deve essere sempre presente in barca.
Abbiamo preparato per voi un estratto di tale regolamento d'attuazione inerente solo la parte strettamente subacquea ... eccolo qui !
ESTRATTO
PER LA SUBACQUEA
Capo
III
Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come
unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo
Art.
90.
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le
unità da diporto impiegate come unità appoggio per le
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai
mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di
sicurezza indicati nell’allegato V, devono
avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:
a) una
bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei
imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in
caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
b)
in caso di immersioni che prevedono soste di
decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di
riserva di cui alla lettera a), è
richiesta una stazione di decompressione. La
stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas
respirabile in grado di garantire l’esecuzione delle ultime due
tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di
immersione;
c) un’unita per la
somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla
norma EN 14467;
d) una cassetta di pronto
soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del
Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera
di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente
svolta;
e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF),
anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente
svolta.
2. Le immersioni subacquee a scopo
sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata
al primo soccorso subacqueo.
Art.
91.
Segnalazione
1. Il subacqueo in immersione ha l’obbligo
di segnalarsi con il galleggiante di cui all’articolo 130 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
2.
In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del
presente articolo è costituito da una luce lampeggiante gialla
visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a
trecento metri.
3. In caso di più subacquei in immersione,
è sufficiente un solo segnale. Ogni
subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie
gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno
cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie,
in caso di separazione dal gruppo.
4. Il subacqueo deve operare
entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Le
unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono
mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali
di posizionamento del subacqueo.